Difatti è la stessa finanziaria che allerta la Crif sui possibili cattivi pagatori, inoltrando al notaio la pratica sulla registrazione di protesto, in modo che il soggetto risulti essere iscritto nell’elenco dei contraenti a rischio; tutti i dati, successivamente, verranno spediti alla Camera di Commercio, che manterrà la segnalazione fino al risanamento finanziario del protestato, per un tempo non superiore a 5 anni dalla data d’iscrizione.

Trascorso tale periodo il titolo verrà rinviato alla banca affinché essa stessa addebiti al cliente le spese di protesto, e nel caso non sia disposto al rimborso allora verrà considerato il pignoramento dei beni di quest’ultimo.

Diversamente la distruzione in Crif avviene rapidamente se il pagamento del debito concepisce tempi brevi, entro 12 mesi dalla levata del prestito, considerando tutti gli interessi maturati e le varie spese accessorie alla soluzione del protesto stesso: al contrario è necessario presentare, in sede d’istanza, tutti i titoli quietanzati e l’atto di protesto, nonché il provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Presidente del Tribunale, così come stabilito dall’art. 17 della legge 108/96.

In caso di truffa, invece, la distruzione in Crif corrisponderà al risanamento di un soggetto che ha subito indebitamente l’utilizzo dei suoi dati per sottoscrizioni apportate da altri: in questo caso bisogna denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine e inoltrare il caso alla Sic per poi fare istanza alla Crif allegandovi una copia della denuncia stessa.

Comunque sia, la cancellazione di un protesto avviene automaticamente dopo 5 anni dalla registrazione alla Crif.