Considerando quanto ormai sia frequente ricorrere a forme prestituali, finanziamenti e mutui, quello di rate e scadenze da rispettare ogni mese è uno scenario che ormai accomuna la maggior parte degli italiani. Essere sempre puntuali nel pagamento delle quote prestabilite è di cruciale importanza poiché il salto di un paio di rate, a volte addirittura di una sola, è sufficiente perché Finanziarie e Istituti creditori avanzino le prime sollecitazioni e azioni preventive.

Quando allora ci si rende conto che non si è più in grado di far fronte alle rateizzazioni del prestito richiesto, o quando per ragioni di varia natura farlo entro la scadenza fissata è impossibile, è importante provvedere subito a tutelarsi dai rischi di un debito quali, in extremis, il pignoramento dei propri beni e anche la loro vendita all’asta.

Nell’articolo sul pignoramento scritto da CrediFamiglia sono disponibili due infografiche che illustrano in maniera molto chiara e intuitiva le varie tipologie di pignoramento e pignoramento presso terzi.

Ma andiamo con ordine e vediamo come proteggersi da tali rischi.

È possibile innanzi tutto proporre al creditore una soluzione transattiva, che può essere tanto un piano di rientro quanto un saldo e stralcio. Ovviamente una tale soluzione presuppone comunque una certa disponibilità economica del debitore, condizione non sempre verosimile. Succede allora che il creditore, ovvero Istituti di credito o Finanziarie il cui interesse è recuperare il denaro prestato, procedano con un decreto ingiuntivo e poi, se necessario, con un precetto per arrivare infine al pignoramento.

Con il decreto ingiuntivo si impone il saldo del debito entro 40 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione. In caso di opposizione da parte del debitore, o se questo non procede in alcuna maniera, scaduto il termine dei quaranta giorni scatta il precetto. Il debitore avrà 10 giorni dalla nuova notifica per saldare la somma dovuta e in più gli saranno addebitati gli interessi moratori e le spese legali. Se anche il precetto sfocia in un ricorso o in un nulla di fatto del debitore, ecco che si arriva al pignoramento.

Lo scopo ultimo del pignoramento, attraverso l’individuazione e poi il vincolo di beni sia mobili che immobili del debitore, è quello di soddisfare il creditore della sua somma di denaro prestata. Con questa azione legale si dà inizio all’espropriazione forzata. Nell’ingiunzione, avanzata da un ufficiale giudiziario, il debitore è tenuto ad «astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi» (art. 492 del Codice di procedura civile).

Come già detto e illustrato dall’infografica realizzata da Credi Famiglia, i beni pignorabili sono sia mobili che immobili, e ove ritenuto necessario l’espropriazione forzata può estendersi anche a beni mobili e immobili di terzi (pignoramento presso terzi).

Il pignoramento dei beni mobili verrà eseguito su quelli liquidabili nel minor tempo e con più facilità, per ricavarne un valore eguale all’importo del credito indicato nell’atto giudiziario, aumentato della metà. «In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione» (art. 517 del Codice di procedura civile).

Il pignoramento dei beni immobili, in caso di giustificata ”urgenza”, diventa immediatamente esecutivo per evitare che tali beni possano essere venduti o intestati a terzi dal debitore, proprio per sottrarli al pignoramento. Seguirà un’iscrizione giudiziale che permetterà all’istituto creditore di vendere suddetti beni all’asta.